STATUTO JUVENTUS OFFICIAL FAN CLUB TREMOSINE – LAGO DI GARDA
(Atto costitutivo dello Juventus Club Doc Tremosine – Lago di Garda)
Art. 1
L’associazione Juventus Club Doc Tremosine – Lago di Garda, costituita da appassionati dello sport ed in particolare della Juventus F.C. S.p.A. di Torino, ha posto la sua sede in via zanini 51 Tremosine S/G, allo scopo e coi mezzi indicati nei seguenti articoli.
Art. 2.
L’associazione ha le seguenti finalità:
- organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per una sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere e a divulgare nei confronti di tutti i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica e dei valori fondamentali della Juventus espressi nel Codice Etico della società, ispirati ai principi del reciproco rispetto, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e favori un’appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie quello giovanile, agli eventi sportivi;
Art. 3
I colori sociali sono bianchi e neri, a strisce verticali.
Art. 4
L’anno sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre. La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve avvenire entro gli ultimi 3 mesi dell’anno sociale, convocata dal Consiglio Direttivo per il rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del C.D. secondo le norme statutarie e di legge in vigore.
Art. 5
Il patrimonio è costituito:
-dalle quote sociali (iscrizioni) stabilite a carico dei Soci;
-da contributi, lasciti, donazioni, che da qualsiasi ente o privato possano ad essa pervenire, regolarmente accettati dall’Associazione;
-dai trofei aggiudicati definitivamente dall’Associazione;
-dal materiale, attrezzi, indumenti;
-dagli eventuali avanzi di bilancio
-da tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti all’associazione.
Art. 6
Il fondo sociale è rappresentato da:
-I contributi degli associati, i beni acquistati con questi contributi e le donazioni. I singoli associati non potranno pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso, a norma dell’articolo 37 CC. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell’assemblea, a destinazioni che si ispirano agli scopi dell’associazione;
-La quota di adesione (iscrizione) è fissata all’inizio di ogni anno sociale. I soci che si asterranno dal pagamento di tale quota, allo scadere di giorni 90 dalla data prestabilita e dopo un esplicito invito scritto, saranno dichiarati morosi e come tali saranno dichiarati dimissionari. La riammissione per morosità sarà decisa dal C.D. a condizione che i morosi regolarizzino la loro posizione finanziaria dal periodo in cui hanno sospeso il pagamento.
Art. 7
Per essere ammessi all’associazione è necessario presentare domanda scritta al consiglio direttivo, su apposito modulo predisposto; all’accettazione della domanda la parte del C.D. il nuovo socio deve versare la quota di adesione qualunque sia la data di presentazione della domanda. In ogni caso non possono essere soci coloro i quali siano destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 (DASPO) o di cui alla legge n. 1423/1956 (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero non devono essere stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Art. 8
Sono organi dell’associazione:
-l’assemblea dei soci;
-il consiglio direttivo;
-il presidente.
Art. 9
L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del C.D. L’assemblea deve essere convocata dal C.D. ogni qual volta lo richiedano almeno un quarto degli iscritti, entro 20 giorni dalla data della richiesta. La convocazione dell’assemblea deve avvenire con invito scritto esposto in bacheca presso la sede sociale almeno 15 giorni liberi prima della riunione. L’assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e all’occorrenza gli scrutatori.
Art. 10
Spetta all’assemblea:
-approvare o modificare lo statuto e l’eventuale regolamento;
-determinare le linee generali dell’attività dell’associazione e prendere tutte quelle delibere che riterrà opportune;
-approvare bilanci annuali, preventivo e consuntivo, per l’anno solare depositati almeno 5 giorni prima presso la sede sociale;
-fissare i contributi per ogni categoria di soci;
-eleggere fra i soci i membri del consiglio direttivo (l’elezione delle suddette cariche sociali avverranno con scheda segreta a maggioranza relativa);
-deliberare lo scioglimento dell’associazione.
Art. 11
L’assemblea è valida:
-in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci;
-in seconda convocazione, che dovrà essere tenuta almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti.
Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci; la votazione su tali argomenti può avvenire ance per “referendum” con le modalità che saranno stabilite dal C.D.
Ciascun Socio può essere considerato presente ed essere ammesso a votare nelle delibere e nelle elezioni mediante delega ad altro Socio.
Nessun socio potrà avere più di due deleghe.
Agli effetti del presente articolo per Socio si intende l’iscritto in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione.
Art. 12
Il numero dei membri del C.D., che dovrà essere sempre dispari, è fissato dall’Assemblea. L’assemblea nominerà inoltre i tre Soci per le eventuali integrazioni di cui all’Art. 15.
Art. 13
Il C.D. deve essere convocato almeno una volta l’anno; il Presidente può convocare il C.D. di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri entro dieci giorni.
Art. 14
Il C.D. è l’organo direttivo permanente dell’Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all’assemblea.
Spetta particolarmente al C.D.:
-deliberare senza motivazione in merito all’ammissione di nuovi Soci;
-nominare un Presidente,
-nominare un Vice Presidente, un Segretario, un Cassiere, fra i suoi membri;
-predisporre i bilanci;
-proporre all’Assemblea i contributi a carico degli iscritti;
-dar corso alle deliberazioni dell’Assemblea;
-deliberare sulla decadenza da Soci a norma dell’art. 22;
.curare l’osservanza delle norme dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
-informare le Autorità competenti (Comune, Polizia, Carabinieri) sull’inizio dell’attività del Club;
-comunicare tempestivamente alla JUVENTUS F.C. le sostituzioni delle cariche sociali, gli eventuali cambi di indirizzo provvedendo a tali variazioni anche sull’atto.
Art. 15
Il C.D. è presieduto dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri a carico e le delibere sono valide con la maggioranza dei membri presenti. Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa si rendesse vacante un seggio del Consiglio, subentrerà il Socio nominato ali sensi del 2° comma dell’art. 12 con maggior numero di voti o, a parità di voti, più anziano di età.
Art. 16
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 17
Il C.D. può delegare, sotto la propria responsabilità, l’esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da Soci od a singoli Soci.
Art. 18
Si intendono dimissionari i Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive.
Art. 19
Il C.D. si rinnova ogni 3 anni ed i membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte gratuite e il loro rinnovo avviene ogni 3 anni.
Art. 20
Sono Associati oltre coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo, coloro i quali su domanda saranno ammessi ad insindacabile giudizio del C.D.
Art. 21
Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie:
-SOCI FONDATORI, i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo e tutti gli altri nominati dal C.D.:
-SOCI GIOVANI, i sottoscrittori che non hanno raggiunto la maggiore età;
-SOCI ONORARI, quelli che per meriti ne otterranno la nomina dal C.D.
-SOCI ORDINARI, tutti gli altri soci.
Art. 22
L’appartenenza all’Associazione cessa:
-per la perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione all’Associazione di cui all’Art. 2;
-per dimissioni;
-per morosità.
Art. 23
Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
-che la proposta di modifica sia posta all’o.d.g. dell’Assemblea;
-che all’Assemblea siano presenti almeno metà dei Soci aventi diritto al voto;
-che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno due terzi dei presenti.
Art. 24
Le sorti decisive dell’Associazione sono dunque nelle mani dei Soci, ed i Soci devono attenersi allo Statuto, ai loro doveri e per i casi non contemplati dal presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute nel titolo 2° del 1° Libro del Codice Civile.
Tremosine, lì 01/07/2008.
Letto e sottoscritto.
I SOCI FONDATORI
PERINI GIUSEPPE; FILENGHI WALTER; MARCHETTI OMAR; ARRIGHINI MANUEL; GIUNTELLI ALBERTO; ROSSI ANGIOLINO; TORQUATI PIERANGELO; ARRIGHINI GIACOMO PIETRO; ARRIGHINI GIACOMO; ROSSI EMANUELE; ARRIGHINI MICHELE; ARRIGHINI PAOLO; MORANDI ANGIOLINO; ARRIGHINI FRANCESCO; GHIDOTTI DIEGO; MANOZZO GAETANO.